Voucher: comunicazione alla DTL | Studio Mancuso Consulenti del Lavoro
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Voucher: da oggi comunicazione alla DTL

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Voucher: da oggi comunicazione alla DTL

Le attese indicazioni operative nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro che indica gli indirizzi email, no sms.

Entrano in vigore le novità contenute nel decreto legislativo n.185/2016, già oggetto di un precedente articolo,  che prevede per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Gli indirizzi di posta elettronica sono elencati nella circolare n.1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Attenzione resta invariata la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo,  i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Al termine della creazione di un’infrastruttura tecnologica volta a semplificare i nuovi obblighi di comunicazione, verrà resa nota anche la modalità di comunicazione tramite SMS.

Ricordiamo che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione.