

16 Gen COSA CAMBIA E COSA E’ CONFERMATO NEL 2025?
Una breve carrelata dele misure confermate anche per il 2025 e delle nuove misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Collegato Lavoro.
Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche
Con la pubblicazione della Legge n. 207/2024, è definitivamente approvata la Finanziaria 2025, in cui risulta confermata la “stabilizzazione a regime” delle modifiche alla tassazione IRPEF.
Pertanto, sono confermate le aliquote Irpef seguenti:
Confermate anche le detrazioni previste nel 2024:
Confermata inoltre, la stabilizzazione a regime della condizione per il riconoscimento del trattamento integrativo, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando “l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
SOMMA INTEGRATIVA E ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato:
Da ultimo è stato apportato un riordino delle detrazioni che prevede che i contribuenti, con reddito complessivo superiore a € 75.000, possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
LIMITI DI ESENZIONE FRINGE BENEFITS
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno, più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime più favorevole consiste:
- nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
La Legge di Bilancio 2025 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2025, 2026 e 2027 la riduzione al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato.
Tale regime tributario concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.
Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Misure in materia di tracciabilità delle spese DI TRASFERTA
Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
- in ambito alle trasferte o alle missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti;
- le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti.
CONGEDO PARENTALE
La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente in tema di congedo parentale.:
- il riconoscimento di un’indennità pari al 80%, in luogo dell’attuale 60% del secondo mese e 30% del terzo mese;
- nel limite di due mesi;
- entro il sesto anno di vita del bambino
- in alternativa tra i genitori.
Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale.
Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.
Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato
Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Ai fini del beneficio, il lavoratore:
- deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
- deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro.
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI
Dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.
Più precisamente, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONi
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.
Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:
- alla lettera a), che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
- alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA
Il Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Altre misure che vi potrebbero interessare:
- Modifiche all’APE Sociale. Riconfermata anche per il 2025, e con il medesimo requisito anagrafico del 2024, 63 anni e 5 mesi.
- Posta PEC per amministratori di società. L’obbligo di istituzione del domicilio digitale (Posta PEC) di cui al D.L. n. 179/2012 art. 5, comma 1 e del D.L. n. 185/2008, art. 16, comma 6 è introdotto anche nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
- Opzione Donna. Confermato per il 2025 e con lo stesso requisito anagrafico del 2024, 61 anni di età, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli.
- Quota 103. Confermata per il 2025 la misura “Quota 103”.
- Bonus per le nuove nascite: contributo, una tantum, è pari a 1.000 euro ed è riconosciuto:
-
- per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025;
- a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui.