Come funziona il congedo parentale? Studio Mancuso Consulente del Lavoro Seregno
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Come funziona il congedo parentale?

Come funziona il congedo parentale?

Facciamo chiarezza anche in base alle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2024.

 

Oltre al periodo di astensione obbligatoria, ciascun genitore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo (congedo parentale o astensione facoltativa) per ogni figlio nei suoi primi 12 anni di vita.

Il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • Alla coppia di genitori lavoratori dipendenti, per complessivi 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia).
  • Al genitore “solo” per 11 mesi, continuativi o frazionati.

Come è indennizzato il congedo parentale?

  • I primi 9 mesi sono indennizzati al 30%della retribuzione e devono essere fruiti nel modo seguente: 3 mesi dalla madre; 3 mesi dal padre; 3 mesi di comune accordo tra i due genitori
  • Al 30% anche i primi 9 mesi del genitore “solo”
  • Il congedo parentale è fruibile per periodi continuativi oppure frazionati, su base mensile, giornaliera o oraria.

N.B.: La Legge di Bilancio 2023 aveva previsto un incremento del congedo parentale, dal 30 all’80%, per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino o ingresso del minore.

ATTENZIONE: I periodi ulteriori a 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS (circa 1.370 euro al mese). In caso contrario, non saranno indennizzati.

NOVITA’: La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sul congedo parentale, e dispone, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese:

  • il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;
  • per un mese;
  • entro il sesto anno di vita del bambino.

Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.

ATTENZIONE: Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.